4 Aprile 2025

Pillole di Harmonia – il Contratto di Mediazione Creditizia in ambito CQS

a cura di Harmonia

Come noto, ai Mediatori Creditizi è vietato concludere contratti ed effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
I Mediatori invece possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo (cfr. art. 13 del D.Lgs. n. 141/2010). Fonte OAM

In particolare, per quanto riguarda il comparto CQS/CQP/Anticipo TFR/DEL, ex Decreto presidente della Repubblica n. 180/50 , sarà quindi a cura della Banca/Intermediario Finanziario determinare le modalità di raccolta delle firme sul contratto di finanziamento utilizzando i canali previsti (Firma Digitale a distanza, Agenti AAF sparsi sul territorio, Filiali della Banca ecc)

Ricordiamo inoltre che sebbene oramai tutti i soggetti eroganti stiano utilizzando la modalità “Tutto TAN”, sono ancora rinvenibili modalità che prevedono l’inserimento da parte del mediatore creditizio della percentuale di provvigione che il cliente pagherà per l’intervento di mediazione.

Il mediatore dovrà quindi comportarsi in modo diverso circa l’utilizzo corretto del Contratto di Mediazione e per assolvere agli obblighi di comunicazione al soggetto erogante della provvigione percepita ai fini del corretto calcolo del Taeg

1) Tutto TAN: il mediatore dovrà indicare 0 (zero) quale compenso di mediazione percepita dal cliente nel contratto con il cliente stesso e non avrà alcun obbligo di comunicazione alla banca/intermediario finanziario che prevede nella convenzione il ristorno al collocatore di parte degli oneri finanziari (interessi) pagati dal cliente e quindi una mera provvigione Up Front tra banca/intermediario e mediatore, esattamente come accade per i prestiti personali in convenzione (quasi tutti i casi presenti sul mercato)

2) Provvigione concordata e indicata dal mediatore: in questo caso, la banca/intermediario finanziario erogante, si presta esclusivamente come soggetto che incassa per conto del mediatore la provvigione pattuita con il cliente trattenendola dal netto erogato previsto nei calcoli, per poi girarla successivamente tramite fattura al mediatore stesso. In questo caso l’onere lo sostiene il cliente e si parla quindi di “Provvigione di Mediazione a carico del Cliente”; l’importo va quindi a modificare il calcolo del TAEG.

In questa modalità quindi, il contratto di mediazione dovrà riportare la percentuale di mediazione concordata/richiesta al cliente e l’importo dovrà essere comunicato alla banca secondo le modalità previste in convenzione o concordate (Piattaforma di caricamento pratica, Raccomandata AR, Pec, altro concordato).

Stesse modalità dovranno essere utilizzate per l’operatività fuori convenzione, se disponibile per questi prodotti ex Decreto presidente della Repubblica n. 180/50 e successive indicazioni.
Il Foglio informativo del mediatore, nel caso in cui lo stesso operi esclusivamente secondo la modalità “Tutto TAN” , oltre alle informazioni previste di dettaglio, riporterà 0 (zero) come aliquota provvigionale prevista a carico del cliente.

Nel caso in cui invece il mediatore utilizzi ancora forme operative ibride, come il caricamento della provvigione concordata con il cliente, il foglio informativo dovrà riportare l’aliquota massima applicabile al cliente e verificata incrociando tutte le convenzioni sottoscritte e che prevedono tale modalità.
Per le altre attività in questo ambito, fare riferimento alle comunicazioni e circolari OAM

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