Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di Telepass contro il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel marzo 2021, aveva comminato una multa di Euro 2 milioni a carico della società di pedaggi autostradali colpevole di pratiche commerciali scorrette nell’offerta di servizi assicurativi.
Ne ha dato notizia ANAPA Rete Impresagenzia, l’associazione degli agenti d’assicurazione che aveva presentato una denuncia sulle pratiche scorrette al garante della concorrenza e del mercato e che è stata assistita nel procedimento di fronte al Tar dagli avv.ti Raffaella Grisafi e Cristiano Iurilli.
Nel merito la sentenza, rigettando il ricorso, ha confermato l’esistenza di pratiche commerciali scorrette che hanno giustificato l’intervento sanzionatorio dell’AGCM. In particolare l’offerta di servizi assicurativi da parte di Telepass era caratterizzata – è scritto nella sentenza – dalla:
a) l’assenza di informativa circa la gestione, la conservazione e il trasferimento dei dati dei clienti dalle compagnie assicurative partner a Telepass, da cui il possibile utilizzo uso commerciale;
b) l’assenza di indicazioni sulle modalità, sulle procedure, sui parametri di riferimento e di selezione del preventivo RC Auto, proposto con enfatizzazione della particolare facilità e convenienza della proposta effettuata attraverso la app di Telepass, senza indicazione dei criteri, dei parametri di riferimento e delle procedure di scelta della compagnia e del preventivo proposto”.
Tra i motivi del ricorso di Telepass c’era anche la circostanza che l’Autorità Antitrust non aveva chiesto il parere preventivo del Garante della Protezione dei Dati Personali prima di concludere la sua istruttoria. È un rilievo su cui aveva convenuto lo stesso Garante della Privacy intervenendo di fronte al TAR chiedendo anch’esso l’annullamento della sanzione. Ma il tribunale amministrativo è stato di avviso contrario.
“Non sussisteva alcun obbligo di legge di interpellare il Garante – è scritto nel dispositivo della sentenza – in quanto non si trattava di richiedere un parere obbligatorio nell’ambito di un settore regolato, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis del Codice del Consumo. Il Garante per la protezione dei dati personali è autorità generalista preposta alla tutela trasversale di un diritto fondamentale e non un’Autorità regolatoria di settore. Sotto altro aspetto, il mancato coinvolgimento del Garante neppure può ridondare come vizio di istruttoria, attesa la predetta totale autonomia dei piani di tutela”.
“La tenacia nel portare avanti le nostre battaglie senza farci intimidire dai colossi del mercato – ha commentato Vincenzo Cirasola, presidente di ANAPA – è stata ancora una volta premiata. La sentenza del TAR è doppiamente importante perché da un lato conferma la scorrettezza di una pratica commerciale, denunciata da ANAPA, che pregiudica non solo i consumatori ma anche gli agenti del settore assicurativo e dall’altro fissa un principio fondamentale: la circostanza che se si trattano dati personali non si è esenti dal rispetto delle regole del codice del consumo. Nel far ciò il TAR conferma la competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato anche laddove la pratica intercetti dati personali. È un risultato importante perchè una pronuncia di segno contrario avrebbe rischiato di creare un precedente depotenziando l’AGCM che invece nell’accogliere la segnalazione di ANAPA e sanzionare Telepass ha correttamente esercitato i suoi poteri, tutelando il mercato”.