È arrivato a conclusione l’iter del decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze del governo dimissionario), che fissa i criteri dello schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile che, in caso di vizi, può far valere i propri diritti all’indennizzo. In caso di mancata sottoscrizione l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto e farsi risarcire attraverso la fideiussione.
Un provvedimento atteso da 17 anni, visto che parliamo di una garanzia prevista dalla legge del 2005 (dlgs 122/05) per chi acquista un immobile in costruzione. Il decreto, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, va ad aggiungersi al decreto del Ministero della Giustizia (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto scorso) sul rilascio della fideiussione da parte del costruttore.
La norma riguardante la sottoscrizione della polizza, obbliga il costruttore dell’immobile a contrarre e consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà (pena la nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente), una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Il decreto che si compone di 3 articoli e contiene come allegati il modello standard per le polizze indennitarie decennali postume. Gli schemi allegati al provvedimento costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario.