3 Marzo 2025

Obbligo di Polizza Catastrofale: Esclusioni, Eccezioni, Sanzioni. Ombre e Lacune del Dm

di Giuseppe Gaetano, editor in chief

Nonostante le istituzioni c’abbiano messo più di un anno per emanare il decreto attuativo sull’obbligo di polizza catastrofale per le imprese, sono riuscite lo stesso a lasciare spazi di ombra interpretativa delle norme.

A cominciare proprio dai soggetti tenuti ad assicurarsi per non rinunciare a eventuali futuri sussidi statali di cui potrebbero aver bisogno. In realtà non è neanche detto che debbano rinunciarci in toto, giacché il Dm non impone alcuna determinatezza ma – come già evidenziato su PLTV.it – invita solo a “tener conto” della mancata assicurazione. Logico che, di fronte a un disastro atmosferico e con la maggioranza di micro e pmi attualmente ricorrenti a qualche forma di sovvenzione pubblica, l’esecutivo voglia tenersi le mani libere dal poter concedere future deroghe. Certo, con queste premesse, la strada verso l’auspicata mutualità del rischio parte in salita. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte della compagnia, invece, è sanzionato con una multa da 100mila a 500mila euro: naturalmente andrà considerata la capacità assuntiva di ciascun player, che è un altro tema fondamentale da considerare.
Come notato in questi giorni anche dagli esperti del Sole 24 Ore, non è ben specificato neppure se siano interessate dalla legge le realtà iscritte nelle sezioni speciali del Registro ex art. 2188 del Codice civile, cioè proprio quelle entità più piccole e vulnerabili che dovrebbero essere più protette. Costituendo la gran parte del tessuto produttivo e commerciale italiano, il valore complessivo dei loro asset non raggiungerà forse quello delle grandi aziende, ma non è comunque uno scherzo: per loro è confermato un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno indennizzabile; i Big, con valori oltre 30 milioni, tratteranno bilateralmente con la compagnia.

Intanto Sace ha pubblicato sul proprio sito a questo link la convenzione siglata da Mef e Mimit e il modello dell’atto di adesione, annunciando l’avvio del rilascio della garanzia pubblica per cedenti e riassicuratori: ribadita la copertura fino al 50% degli indennizzi, per un importo massimo di 5 miliardi nell’anno in corso. Peccato che i trattati di riassicurazione per il 2025 siano stati appena rinnovati: dunque la prossima edizione del ReInsurance Day di EMFgroup, l’8 e il 9 ottobre a Milano, s’annuncia quanto mai importante; ma il tema catastrofale sarà affrontato già il 9 aprile al 14esimo Italy Protection Forum.
Abbiamo già detto dei diversi eventi naturali estromessi dall’impianto normativo (grandine, trombe d’aria, mareggiate…), per cui alla clientela toccherà versare dei premi aggiuntivi se vuole proteggersi davvero al 100% dal cambiamento climatico. Ma anche qui non è chiaro, ad esempio, se la definizione frane contempli anche quelle nevose, altrimenti definite valanghe o slavine; né se il bradisismo, che pure può provocare ingenti danni, sia inserito nel terremoto. Soprattutto nel testo non si parla di business interruption, capitolo decisivo per rispondere all’obiettivo di rimettere in moto al più presto l’attività economica nell’area colpita dalla calamità: anche per questa occorrerà dunque un’estensione ad hoc.

Si è capito che devono essere coperti anche i beni non di proprietà, mentre sono chiaramente esclusi gli abusi edilizi; è necessario tuttavia continuare a usare il condizionale sull’effettiva dispensa per veicoli e merci dalle “immobilizzazioni materiali”.
Discorso a parte, a nostro avviso, meritano poi le perdite non causate direttamente dall’evento (magari neanche classificabile come “estremo” in base ai dati parametrici) ma, ad esempio, da mancati interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dei macchinari e dello stesso territorio, approvati e previsti in capo agli enti locali; oppure da condizioni di fragilità idrogeologica provocate dall’attività umana, intervenute successivamente alla stipula della polizza e tali da non potersi considerare nel contratto. Per gli imprenditori che intendono difendersi migliorare i propri strumenti e dispositivi di sicurezza tramite presìdi privati, al fine di ridurre i premi, non ci sono altro che i finanziamenti green agevolati da partnership bancarie: non è stata immaginata alcuna misura fiscale o contributiva forte; saranno le compagnie a “sgravare” caso per caso dai costi il suo comportamento proattivo e gli investimenti dell’azienda cliente nella propria resilienza. Così come pare lasciata alla buona volontà delle compagnie la sensibilizzazione mediatica sull’opportunità di sottoscrivere il prodotto, e l’incanalamento del mercato su binari condivisi con la potenziale massa di clienti alla porta.

Il provvedimento è senz’altro un primo storico riconoscimento dell’ineludibilità dell’assicurazione davanti all’inerzia mostrata dai governi mondiali per fronteggiare il climate change, e della necessità quindi di un autentico partenariato col pubblico. Di sicuro, però, la legge dovrà essere ulteriormente messa a terra dagli operatori nelle prossime settimane per trovare la cosiddetta “quadra”.
Le imprese che non compiranno questo fatidico passo entro il 31 marzo, dal primo aprile – come in un tragico scherzo – rischiano, al di là del presunto addio ai ristori, di ritrovarsi emarginate nel loro settore, etichettate come insostenibili dal sistema e degradate nel rating di merito, precipitando in una spirale finanziaria negativa da cui non sarà facile uscire.

Assicurazione catastrofale Obbligatoria: il testo del Decreto, cosa C’è e cosa Manca

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