28 Marzo 2021

IVASS: Mancano pochi giorni alla Introduzione del Provvedimento sulla Distribuzione Assicurativa. Alcune delle Domande più frequenti

FAQ SU CHIARIMENTI APPLICATIVI CONCERNENTI LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 97/2020

1. Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 e il CAP (art. 106 come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187), coerentemente con quanto previsto nella IDD, hanno espunto dalla definizione di distribuzione assicurativa il termine “assistenza”. Quale consulenza rientra nell’intermediazione?

L’attività di consulenza del distributore assicurativo è connotata dal rilascio al cliente di consigli specifici e personalizzati (c.d. “raccomandazione personalizzata”, art. 1, comma 1 lett. m-ter CAP). Diversamente, l’attività di assistenza che si accompagna alla conclusione o all’esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione (come richiamata dall’articolo 107, comma 3, lettera a), secondo periodo, del CAP e dall’art. 68-septies, comma 1, lettera a), punto ii), del Regolamento IVASS n. 40/2018), non prevede il rilascio di una raccomandazione personalizzata al cliente.

Rientrano quindi tra le attività di intermediazione quelle consistenti nel “proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione..” (art. 106 del CAP). L’attività di consulenza è eventuale (“su richiesta del cliente o su iniziativa del distributore”) e consiste “nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, ….., in relazione ad uno o più contratti di assicurazione” (articolo 1, comma 1, lettera m-ter) del CAP, come richiamato dall’articolo 106 del CAP).

L’articolo 119-ter del CAP individua, inoltre, le norme per le vendite senza consulenza e con consulenza (cfr. FAQ n. 2).

2. Quali sono gli elementi distintivi dell’attività di consulenza (art. 119-ter, comma 3, CAP) rispetto alla valutazione delle esigenze e delle richieste del contraente (art. 119- ter commi 1 e 2, CAP)?

La valutazione di coerenza con le esigenze e le richieste del contraente ricorre per tutte le tipologie contrattuali e qualunque sia la modalità di distribuzione, con o senza consulenza. Il distributore si astiene dalla vendita del prodotto assicurativo che non corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente o nell’ipotesi in cui non sia in grado di accertare la corrispondenza del prodotto alle sue esigenze e richieste, a causa del rifiuto del contraente stesso di fornire le informazioni richieste.

La fase consulenziale è eventuale ed è connotata da una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il distributore ritiene che lo specifico contratto raccomandato sia più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente.

3. E’ possibile distribuire un prodotto assicurativo non coerente con le esigenze e le richieste del contraente se quest’ultimo rientra nel mercato di riferimento?

No, non è possibile distribuirlo. Il distributore si astiene dalla vendita del prodotto assicurativo che non corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente anche qualora il contraente appartenga al mercato di riferimento, ossia rientri nella tipologia di clienti cui è rivolto il prodotto.

4. Gli intermediari e le imprese che distribuiscono Piani individuali pensionistici (PIP) e fondi pensione aperti sono obbligati a fornire consulenza ai sensi dell’art. 68- duodecies, del Regolamento IVASS n. 40/2018?

No, in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. ss-bis), del CAP, PIP e fondi pensione aperti non rientrano nella categoria dei prodotti d’investimento assicurativi.

5. Ai fini di cui all’art. 83 del Regolamento IVASS n. 40/2018, le conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche effettuate dai distributori che promuovono la conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza devono essere registrate integralmente e in particolare è considerata conforme alla norma la registrazione della sola parte finale della conversazione o comunicazione telefonica in cui si riepilogano le condizioni essenziali del contratto?

L’introduzione dell’obbligo di registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche è finalizzato a rafforzare la tutela dei contraenti quando il contratto è promosso e collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, ossia quando tutte le fasi del processo di promozione e collocamento dei contratti sono svolte a distanza. In tali casi, le registrazioni dovrebbero consentire di individuare qualsiasi comportamento potenzialmente rilevante e agevolare anche un più efficace esercizio dell’azione di vigilanza. Pertanto, l’obbligo di registrazione deve essere adempiuto con riguardo alla conversazione telefonica nella sua integralità e non solo con riguardo a una parte della stessa, anche se conclusiva.

In fase di prima applicazione l’Istituto terrà conto delle criticità connesse al presente contesto emergenziale sanitario in cui gli intermediati sono chiamati ad operare e dell’impatto che esso può avere sulle modalità operative concretamente poste in essere nella promozione e collocamento dei prodotti a distanza con particolare riguardo agli oneri in materia di registrazioni telefoniche.

6. Sono soggette agli obblighi di registrazione di cui all’art. 83 del Regolamento IVASS n. 40/2018 le conversazioni e/o comunicazioni avviate dal cliente?

Si, gli obblighi di registrazione di cui all’art. 83 Regolamento IVASS n. 40/2018 trovano applicazione anche se la conversazione e/o comunicazione è avviata su iniziativa del cliente, se la promozione e il collocamento del contratto avvengono interamente a distanza.

7. Gli obblighi di registrazione di cui all’art. 83 Regolamento IVASS n. 40/2018 trovano applicazione anche in presenza di procedure che consentono la storicizzazione dello scambio informativo “principale / ufficiale” con il cliente, cioè quello attuato mediante sistemi e processi aziendali standard, tracciati e storicizzati nelle procedure aziendali (scambi email attuati dentro l’area riservata o mediante comunicazione con la clientela governate da procedure aziendali non modificabili)?

Si, se la promozione e il collocamento sono effettuati interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza. In questo caso gli obblighi di registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche previsti dall’articolo 83 del Regolamento IVASS n. 40/2018 si aggiungono a quelli previsti dall’articolo 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e sono volti a innalzare il livello di tutela del contraente consentendo di verificare il rispetto delle regole di comportamento e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in tutte le fasi della promozione e del collocamento del prodotto…

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https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_97/FAQ_Provv.97-2020.pdf

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