23 Dicembre 2022

Lexitor, OAM: l’Appiglio per l’Irretroattività della Sentenza e i Costi da escludere nel Rimborso

Nella “sentenza Lexitor” con cui la Corte Costituzionale ha affermato il principio della rimborsabilità di tutti i costi del contratto di credito, in caso di estinzione anticipata, i giudici sottolineano comunque che “se l’antinomia fra ordinamento nazionale e direttiva non può essere ricomposta mediante il ricorso all’interpretazione conforme, né ricorrendo alla non applicazione della norma nazionale – trattandosi di una controversia orizzontale –, i soggetti privati lesi non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva”.

Lo fa notare l’ultimo numero di OAMagazine, pubblicato proprio in questi giorni, in cui l’Organismo Agenti e Mediatori ricorda che l’avvocato dello Stato, Paolo Gentile, ha ridimensionato i 5 miliardi di impatto sistemico sulle casse del sistema bancario che – secondo i calcoli del legale di Vivibanca, Massimo Luciani – provocherebbe l’accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino.

Secondo la simulazione di Bankitalia gli intermediari dovrebbero restituire una cifra tra gli 850 milioni e il miliardo e 700 milioni, tra contratti estinti e in essere, riguardanti principalmente la cessione del V.

Tuttavia, dalla giurisprudenza comunitaria, sembra emergere un appiglio per l’irretroattività della sentenza. Nel dispositivo, infatti, la Corte afferma che “al di fuori di circostanze eccezionali, la cui sussistenza (…) non è stata stabilita, il diritto dell’Unione così interpretato deve essere applicato dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano (…) i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una controversia relativa all’applicazione di detto diritto”. Secondo Gentile, questo passaggio “sembrerebbe riconoscere un pochino al giudice nazionale, al cospetto di circostanze veramente eccezionali, un margine di intervento per adattare la portata della sentenza alla situazione nazionale concreta che lui ha davanti, senza bisogno necessariamente di chiedere alla Corte la limitazione degli effetti nel tempo“.

Gli avvocati di Vivibanca si erano battuti per escludere dalla rimborsabilità imposte, costi verso terzi, oneri amministrativi e servizi professionali, sostenendo inoltre l’impossibilità di un’interpretazione retroattiva della norma alla luce di una consolidata giurisprudenza comunitaria che pone al centro la certezza del diritto e il legittimo affidamento, senza peraltro riconoscere alla tutela del consumatore “un valore assoluto”.

OAMagazine ricorda che anche l’avvocato generale presso la Corte di Giustizia, Manuel Campos Sánchez-Bordona, ha sottolineato che il legislatore europeo “contempla la possibilità che il diritto al rimborso anticipato sia soggetto a condizioni” e “lo attenua con l’eventuale indennizzo al creditore che, in determinate circostanze, può comportare una somma dissuasiva per il consumatore. Da tale regime normativo si deduce che il diritto al rimborso anticipato del credito non è inteso tanto a correggere le asimmetrie di un rapporto impari, quanto a conferire flessibilità ad un contratto che si protrae nel tempo, consentendo al debitore di adempiere la propria obbligazione prima della fine del periodo concordato, senza dover addurre o dimostrare alcuna causa”.

In sostanza, come il consumatore “non deve essere penalizzato per avere saldato il suo debito anzitempo” così non si può neppure “premiarlo per un cambiamento che egli impone alla controparte. Da qui, l’opportunità di escludere dal diritto alla riduzione tutti quei “costi che non corrispondono a servizi del credito e ancora da eseguire al momento del rimborso anticipato” e, come emerge anche nel dibattito sulla nuova Direttiva sul Credito al consumo, “i costi iniziali che si esauriscono pienamente al momento della concessione del prestito e che corrispondono a servizi effettivamente forniti al consumatore”.

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