3 Aprile 2020

ABF: sospesa Attività fino al 15 aprile

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 83, comma 20, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”), circa la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie suscettibili di costituire condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la Banca d’Italia comunica che la sospensione di tutti i termini della procedura innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, già disposta, sino al 3 aprile 2020, con delibera del Direttorio n. 144 del 17 marzo 2020, è da intendersi prorogata (anche per quanto riguarda il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dal cliente) fino al 15 aprile 2020.

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