a cura di Harmonia
Forse non molti sanno che le tutele inizialmente previste dal Codice del consumo a favore dei soli consumatori persone fisiche sono state estese dal legislatore anche alle microimprese, definite come le entità, le società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (art. 7 del d.l. 1/2012, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
Per essere più precisi, d’ora innanzi, ci riferiremo alla “Clientela al Dettaglio”, che Banca d’Italia, nel proprio glossario, definisce come:
omissis…
Clientela (o clienti) al dettaglio
I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Omissis…
Oltre alla persona fisica che svolge una attività professionale (e che quindi escludevamo in precedenza dal considerarla alla stregua dei “consumatori” dal punto di vista delle incombenze previste da Banca d’Italia), vedremo di approfondire anche il tema della Micro Impresa”, che tutti hanno sempre inserito nella ordinaria gestione della clientela cd “Corporate” sia in ambito Trasparenza Bancaria, sia AML.
L’art. 18 lettera d-bis) definisce le microimprese come “entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;”
Come si può notare, il codice non prevede alcun limite circa l’impiego dei beni strumentali da parte di tali soggetti, con la conseguenza che nella definizione non rientrano le sole “botteghe artigiane”, ma anche aziende di maggiori dimensioni, purchè con un fatturato ed un numero di dipendenti che rientrino nei limiti anzidetti.
Considerando quindi il “combinato disposto”, quanto previsto da AGCM deve (dovrebbe) trovare riscontro anche nell’applicazione del Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e del T.U.B. 385/93 ove applicabile, ponendo una attenzione particolare alla modulistica pre contrattuale e contrattuale, oltre alla manualistica di riferimento e alla formazione dei collaboratori e dipendenti a contatto con il pubblico per il comportamento da tenere quando ci si trova a contatto con tali target di clientela.
Tra le varie nozioni inserite dagli articoli dal 18 al 47 del Codice al Consumo, pare ora chiaro che sarà compito dell’AGCOM (Autorità Garante del Commercio e del Mercato), controllare e vigilare sulle pratiche commerciali che, ad avviso di taluno, siano scorrette e quindi non rispettose della concorrenza e delle regole previste dal Codice del Consumo.
Conseguenza di tutto quanto sopra, è che una micro-impresa che si ritenga vittima di pratiche commerciali scorrette, può effettuare una segnalazione direttamente all’AGCM, godendo delle stesse tutele dei consumatori, ed evitando così di sostenere i costi di una causa.
Interessante evidenziare che anche i prodotti “Lungo Noleggio” e “Leasing” rientrano nell’interesse dei controlli AGCM per le categorie sopra citate e tale evenienza è facilmente riscontrabile direttamente sul sito dell’AGCOM nella sezione “comunicati stampa”(bollettini settimanali), oltre che negli articoli del CdC stesso.
Alla luce di quanto sopra, abbiamo ritenuto di approfondire maggiormente tale tema e di dotare i nostri clienti di nuova modulistica pre contrattuale, contrattuale e AML aggiornata, ponendo maggior attenzione alla distinzione tra la Clientela al Dettaglio (consumatori, enti no profit, professionisti ed artigiani, micro imprese) e la clientela Corporate.
Quanto indicato in questo articolo, è da intendersi come semplice informativa senza volontà di dare indicazioni al mercato di riferimento ma solo spunti di riflessione e ogni Mediatore Creditizio e Responsabile Compliance, potrà valutare come comportarsi e quale percorso perseguire al fine del rispetto delle conformità, anche in funzione del proprio segmento operativo.
Rammentiamo che siamo già a conoscenza di mediatori creditizi che hanno clonato parte della nostra documentazione e a parte eventuali refusi corretti con versioni successive, tale “modalità comportamentale” potrebbe arrecare ulteriori danni all’impresa.
Gli interessati ad approfondire le tematiche sopra esposte o altre di interesse, possono scrivere alla segreteria (segreteria@harmonia.srl)