3 Gennaio 2020

Compass: il “Mis-selling” delle Assicurazioni e la Sanzione dell’AntiTrust

da Bollettino Settimanale di AGCM del 30 dicembre

Compass Banca S.p.A. ha condizionato e/o a limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai propri prodotti di finanziamento, nella misura in cui ha prospettato ai consumatori intenzionati a richiedere prestiti, la possibilità di accedere a questi ultimi solo sottoscrivendo polizze assicurative che nulla hanno a che vedere con il finanziamento, di fatto attuando un abbinamento forzoso tra prodotti di finanziamento e prodotti assicurativi.

Dalla documentazione in atti emerge come la società abbia realizzato il collocamento delle polizze attraverso modalità tali infatti da indurre il consumatore a ritenere di doverle necessariamente sottoscrivere per ottenere il finanziamento: ad esempio, attraverso la sottoscrizione dei contratti assicurativi non immediatamente compresa al momento della stipula del finanziamento, oppure attraverso condotte fuorvianti e di vendita ‘forzata’ dei prodotti assicurativi o, ancora, senza fornire alcuna informativa sulla natura facoltativa dei prodotti assicurativi, né consegnare la documentazione contrattuale della polizza all’atto della sottoscrizione. L’inscindibilità tra finanziamento e polizza indotta dai comportamenti di Compass sarebbe stata tale da spingere i consumatori a chiedere, in caso di estinzione anticipata del prestito personale, il rimborso della quota di premio assicurativo relativa al periodo di copertura non goduto. Le evidenze documentali depongono per una scarsa comprensione della natura reale delle polizze sottoscritte, tanto che, per quanto riguarda le polizze emesse da Europ Assistance, i reclami monitorati dal mese di luglio 2017 al mese di marzo 2018 sono stati [20-77], in termini di mancata consegna della documentazione, disinformazione circa la reale natura della polizza, nonché in ordine al mancato rimborso della quota del premio non goduto.
Analoghi dati sui reclami risultano dalle analisi svolte da Compass riguardo alle polizze emesse dalle società del Gruppo Met Life: dalla documentazione in atti risulta che, riguardo alla fase di intermediazione assicurativa monitorata nel periodo compreso tra luglio 2017 e il marzo 2018, i reclami sono stati [90-210]. In merito al prodotto assicurativo, il numero di reclami registrato nel medesimo periodo è stato di [150-350], afferenti principalmente a doglianze sui rimborsi delle quote di premio non goduto al momento dell’estinzione anticipata del prestito. In ogni caso, dalla documentazione sopra esposta emerge l’intento di Compass di limitare il numero dei reclami

MetLife Europe Dac e MetLife Europe Insurance Dac con Europ Assistance sarebbero venute meno quindi ai loro doveri di controllo sull’attività di collocamento delle proprie polizze compiuta da Compass, pur essendo venute a conoscenza della loro distribuzione in abbinamento forzoso con i prestiti almeno dalle richieste di rimborso della quota di premio pagata per il periodo di copertura non goduto, a seguito dell’estinzione anticipata dei finanziamenti

Sulla base di tali elementi, l’AntiTrust ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Compass Banca S.p.A. nella misura di Euro 4.700.000, mentre MetLife e Europ Assistance non hanno infrazioni. 

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