14 Ottobre 2024

Euribor Manipolato, meglio evitare Contenziosi temerari

di Fabio Picciolini, esperto consumerista

Una delle questioni aperte per i mutui è la manipolazione dell’Euribor operata da alcune banche, nessuna italiana, nel periodo 29 settembre 2005-30 giugno 2008: questione che ha visto coinvolta più volte la Corte di Cassazione, purtroppo con pronunce anche contrastanti, fino alle sentenze 12007/2024 e 19900/2024 che si auspicava mettessero fine a una diatriba in essere da circa 20 anni.

Ricapitolando i fatti: nel 2005 alcune banche (Barclays, Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland group e altre), non è chiaro se per fini utilitaristici o perché sollecitate da Autorità monetarie, proposero delle quotazioni dell’Euro Interest Rate Derivates diverse da quelle attese. In riferimento ai due parametri, non è affatto accertato che l’EIRD si “rifletta” sull’Euribor, considerato che sono mercati senza rapporto conseguenziale o strumentale. Manipolazione dunque, come accertato successivamente, architettata per ottenere la riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare (o ricevere) su contratti EIRD. Per farla breve, il 4 dicembre 2013 l’Antitrust europea condannò gli istituti di credito coinvolti, per il mancato rispetto della norme concorrenziale.
A fronte del pronunciamento, in Italia furono presentati ricorsi in vari tribunali ma i verdetti, come spesso avviene, si rivelarono incoerenti: c’era chi affermava l’estraneità delle nostre banche mutuanti e chi ne sosteneva invece la responsabilità, pur non avendo partecipato alla manipolazione. Conseguenza di quest’ultima posizione è stata la richiesta di applicazione del diritto ai “rimedi” previsti dalla normativa antitrust, con la pronuncia di nullità della clausola contrattuale, condivisa da alcune sentenze della Corte di Cassazione (41994/2021 e 34889/2023), e l’applicazione – anche per le somme già versate – delle previsioni dell’art. 118 del Testo unico bancario, ovvero la riduzione del tasso contrattualmente previsto a quello dei BOT emessi negli ultimi 12 mesi.

Una posizione completamente ribaltata dalla III sezione civile della Cassazione con la sentenza 12007 del 3 maggio 2024, per la quale “contratti stipulati da parti estranee a eventuali intese restrittive dei tassi (…) non possono considerarsi stipulati in applicazione delle suddette intese” e pertanto “va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole”. In maniera ancor più precisa rispetto alla sentenza 12007/2024, la I sezione della Suprema Corte – con l’ordinanza 19900 del 19 luglio scorso – ha negato che i mutui indicizzati all’Euribor siano “contratti a valle”, chiarendo che quelli concessi da banche italiane fanno riferimento al fixing del parametro, cioè a quello riveniente dalla sua fissazione e non dal suo processo di formazione.
Ma nonostante la logicità del ragionamento, le contestazioni non sono terminate e continuano quelle sull’interpretazione dei contratti a valle, sul coinvolgimento di alcuni player tricolori facenti parte del panel di fissazione dell’Euribor e infine sul mancato rispetto dell’art. 118 comma 2 del Tub, che prevede la possibilità di modificare le condizioni contrattuali da parte degli intermediari, tranne che sui tassi di interesse. Entrando nel merito delle obiezioni: la richiamata sentenza 12007/2024 ha eliminato la controversia sul contratto a valle, gli ultimi giudizi sembrano aver negato che le banche italiane abbiano partecipato all’operazione (che in alcuni casi la può aver portato perfino un vantaggio per i mutuatari), mentre per quanto riguarda il rispetto dell’art. 118 del Tub la sentenza 2279/2015 aveva già stabilito che per i mutui “ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo – ai fini della sua precisa individuazione – il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua degli accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti”.

Non avendo accesso agli atti ufficiali – e visto che non si è fatta differenza tra prezzo per i derivati e per i finanziamenti interbancari – può sussistere il dubbio a quale scadenza di Euribor si riferisca la decisione dell’antitrust europeo: 1, 3, 6 mesi? Ad ogni buon conto, le ultime sentenze obbligano a dimostrare non solo la manipolazione ma anche la partecipazione a questa e la ricostruzione genuina del tasso di interesse applicato. Quest’ultima prova è diabolica: se non si sa quanto e come la manipolazione dell’Euribor abbia inciso sul contratto sottoscritto, come si fa a ricostruire il tasso “genuino”?
In conclusione, sebbene la storia personale di chi scrive “penda” verso i consumatori, è ancor più attenta a rispettare le leggi ed evitare contenziosi senza capo né coda considerati i principi giuridici che escludono, in maniera evidente, l’automatismo per la definizione di nullità contrattuale. Per tutti questi motivi appare quanto meno rischioso affidarsi a irrealistiche promesse – ovviamente a pagamento – da parte di studi legali e fantomatiche associazioni di tutela, a proposito di false e generalizzate restituzioni di interessi corrisposti e applicazioni di tassi più bassi per la vita residua del finanziamento.

Ammortamento alla francese, Euribor manipolato e altri Contenziosi: facciamo Chiarezza

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