di Fabio Picciolini, esperto consumerista
La Corte di Giustizia Ue, il 12 ottobre 2023, si è pronunciata, nuovamente, sulla Direttiva sul credito al consumo nella parte relativa a diritti e obblighi contrattuali (art. 16.1).
Una causa e una pronuncia che sembravano, già in partenza, scontate e che hanno colpito per la motivazione della richiesta e per una affermazione della Corte.
La causa verteva sulla richiesta di alcuni consumatori di ottenere dalla propria banca copia dei propri contratti e alcune informazioni. Da aggiungere, pur se non ha alcun effetto sostanziale, che il contratto era stato ceduto a un terzo dalla banca mutuante. Come accade ormai da tempo, il motivo reale del ricorso era la seconda parte: avere la documentazione contrattuale utile per conoscere i costi per i rimborsi anticipati di un finanziamento e la correttezza degli importi retrocessi.
Già il giudice polacco (sempre loro!), che aveva sottoposto il caso alla CGUE, ha sottolineato che se i consumatori non avessero potuto ricevere copia del contratto di credito sarebbero stati impossibilitati, non più in possesso del documento originario, di controllare l’esattezza dell’importo rimborsato.
La Corte, pur affermando che la Direttiva 2008/48 non cita espressamente l’obbligo di fornire copia al cliente, ha sottolineato che la giurisprudenza costante – a fronte della situazione di inferiorità del consumatore – prevede che siano tutelati i suoi interessi e che il creditore sia obbligato a fornire le informazioni richieste.
Pertanto la Direttiva, afferma la CGUE, deve essere applicata sulla base della previsione dell’obbligo per il creditore, con il contestuale diritto di esigere del consumatore, di trasmettere al richiedente copia del contratto di credito, nonché tutte le informazioni relative al rimborso che non siano contenute nel contratto stesso, per consentire la verifica del calcolo della cifra corrispondente alla riduzione del costo totale del prestito e un’eventuale azione di recupero di tale somma.
La Corte ha quindi accolto la posizione espressa dai consumatori.
L’interesse per la sentenza, come detto scontata, deriva dal fatto che la Corte ha correttamente evidenziato che il considerando 39 della Direttiva 48 prevede il rimborso totale dei costi contrattuali e delle soluzioni accessorie connesse, in particolare i premi assicurativi e i servizi obbligatori per ottenere le condizioni contrattuali offerte.
Se necessario, un’ulteriore conferma – nonostante le interpretazioni e la predisposizione di ricorsi giudiziari di alcuni legali – che il rimborso totale dei costi, previsto dalla Direttiva e confermato dalla sentenza Lexitor, non riguarda quelli di mediazione in quanto non sono né servizi obbligatori, né esiste il vincolo di rivolgersi a un mediatore per ottenere specifiche condizioni.