di Fabio Picciolini, esperto consumerista
La II Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1951/2023 del 6 settembre 2023 si è espressa sulla questione dell’estinzione di un mutuo rimborsato anticipatamente nell’aprile 2010 (la data è un elemento importante) e sul diritto dei consumatori ad ottenere la riduzione del costo totale del credito.
Andiamo con ordine. L’articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario, che prevedeva la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, fu modificato con il Decreto Legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, in vigore dal 19 settembre dello stesso anno: successivamente all’estinzione anticipata esaminata. Fino a quella data le varie normative nazionali ed europee succedutesi prevedevano che, in caso di estensione anticipata, il consumatore avesse diritto ad una “equa riduzione” del costo complessivo del credito, inteso come interessi e altre spese che debbono essere pagate per ottenere il finanziamento, secondo quanto stabilito dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio – CICR.
È utile ricordare che la Direttiva 48/2008 sul credito ai consumatori specificò chiaramente che il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito: in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende in interessi i costi dovuti per la restante durata del contratto; più precisamente l’articolo 3 della Direttiva prevedeva che nei costi dovessero essere inclusi quelli relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, i costi assicurativi e perfino le imposte.
La Corte – a tutela della parte debole del contratto, il consumatore – non ha fatto riferimento alla Direttiva 48 e al decreto 141 ma è risalita alla prima Direttiva sul credito al consumo del 1987 (87/102/CE) che prevedeva l’equa riduzione dei costi a carico del consumatore, in caso di estinzione anticipata, e alla direttiva 90/88/CE che aveva introdotto il concetto di “costo totale del credito” comprendendovi tutti gli esborsi “compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” ritenendo la previsione del 1987, equa riduzione, una “ nozione generica” da sostituire e integrare con quella “più precisa” di riduzione del costo totale del credito.
La Corte ha anche sostenuto che in assenza della prevista delibera CICR, che aveva lasciato alle parti la definizione monetaria di equa riduzione, il consumatore ha comunque il diritto di vedersi rimborsati tutti i costi sostenuti e non ancora maturati; in caso di non rimborso la clausola sarebbe nulla in quanto creerebbe uno squilibrio contrattuale ai danni del cliente. In tale ambito, la Corte ha richiamato le previsioni del codice del consumo, che indica come abusiva una clausola come quella richiamata. Infine, ha ricordato l’ultima sentenza in materia della stessa Corte, n. 263 del 22 dicembre 2022, che ha riportato a unicum le modalità di rimborso dei costi non maturati e riconfermato il concetto di riduzione del costo totale del credito, come previsto dalla direttiva 48 del 2008.
La sentenza fa riflettere anche un vecchio consumerista. Se da un lato è pienamente condivisibile l’obbligo di rimborso anche in assenza della deliberazione del CICR, di cui il consumatore non ha alcuna responsabilità ma solo un danno, sul resto della sentenza sorgono almeno due dubbi. Il primo è il fatto di interpretare, e di fatto smentire, una Direttiva di 35 anni addietro; il secondo, strettamente collegato, è che con l’interpretazione data non esistono più i termini prescrittivi. A ciò si può aggiungere, per quanto totalmente corretto, che con il rinvio al Tribunale competente la Corte indica in maniera certosina come deve comportarsi tale Tribunale nella riformulazione della sentenza. In conclusione, sempre mettendo in conto possibili errori di interpretazione, non era del tutto sbagliato, nei precedenti lavori, affermare che della Lexitor e delle sue conseguenze avremmo ancora sentito parlare e che la parola fine sia ancora da scrivere.
Estinzione Anticipata del Finanziamento, in GU le 2 Norme sui Rimborsi della Sentenza Lexitor