In tema di rimborso anticipato di un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio/pensione, il Tribunale di Torino – in riforma di una decisione del Giudice di Pace e in applicazione della sentenza Lexitor – ha stabilito, con riferimento al Decreto legge 104/2023 convertito nella legge n. 136 del 9 ottobre 2023, che i principi da rispettare sono: la restituzione di tutti i costi; la legittimazione del finanziatore per tutti i costi, anche quelli poi versati a terzi; l’applicazione del criterio pro rata temporis più semplice e di maggior tutela del consumatore; infine, l’irrilevanza della sentenza c.d. Unicredit Austria, concernente altra Direttiva (Ue/17/2014).
Una sentenza che farà sicuramente discutere in quanto è in linea con la succitata legge ma non con la n. 103 del 10 agosto 2023 che, pur affrontando la stessa materia dei rimborsi in caso di estinzione anticipata del prestito, riportano conclusioni diverse come spiegato su PLTV.it da un recente editoriale dell’esperto consumerista Fabio Picciolini: l’altro dispositivo, in sintesi, escludeva i mediatori dal rimborso della loro quota e questo avveniva comunque tramite il piano di ammortamento dei costi e non non pro rata temporis.
Estinzione Anticipata del Finanziamento, in GU le 2 Norme sui Rimborsi della Sentenza Lexitor