19 Ottobre 2023

Nuova CCD al vaglio del Trilogo UE: dai Rimborsi Lexitor al Debt Advice, dai Prodotti “Embedded” al Merito Creditizio

Il Parlamento europeo ha approvato il 12 settembre scorso la direttiva sul Credito al consumo che, per combattere il sovraindebitamento e tutelare chi chiede prestiti fino a 100mila euro, obbliga le finanziarie a verificare la posizione del consumatore che acquista online, sui siti di e-commerce, qualunque genere di prodotto e servizio tramite la formula “buy now pay later”: un mercato in forte ascesa in Italia. Fabio Picciolini aggiorna la sua ultima dettagliata analisi sulle norme della CCD, che tanto spazio ha occupato quest’estate al Leadership Forum Summer 2023 di EMFgroup, e tanto certamente ne occuperà alla prossima edizione invernale dell’evento dedicato al business della consulenza creditizia, in programma a Milano il 12 dicembre.

di Fabio Picciolini, esperto consumerista

Prima di essere emanata, la nuova Direttiva UE sul Credito al Consumo o Consumer Credit Directive (CCD) – che abroga quella risalente al 2008 –  deve passare per le maglie del cosidetto “trilogo”: il processo legislativo dell’Unione europea che vede allo stesso tavolo Parlamento, Consiglio e Commissione per l’accordo definitivo.

La nuova Direttiva, con l’obbligo di un maggior livello di armonizzazione tra i Paesi membri, è da tempo considerata necessaria a fronte dell’introduzione sul mercato di nuove tecnologie, normative, operatori e prodotti. Le finalità della Commissione sono: una maggiore tutela del consumatore, il rafforzamento del mercato del credito transfrontaliero e lo sviluppo della concorrenza nel sistema bancario europeo. Il legislatore vuole inoltre poter vigilare sullo sviluppo della digitalizzazione e dei processi tecnologici di offerta, nonché adattare la normativa alle scelte e alle preferenze dei consumatori.
Una delle novità più importanti è l’applicazione della normativa a contratti di credito ai consumatori non ricompresi nella precedente direttiva e che, per mancanza di regolamentazione, possono essere pregiudizievoli per i clienti: per raggiungere l’obiettivo, sono sottoposti al rispetto della Direttiva i contratti fino a 100.000 euro.
Una previsione adattabile al prodotto del momento, il buy now pay later, in quanto il pagamento – senza interessi e spese, in più rate – ha bisogno di essere regolamentato e conosciuto per la piena consapevolezza delle sue modalità operative, delle possibili conseguenze del suo utilizzo “smodato”, dei costi per la clientela in caso di pagamenti in ritardo e delle convenzioni degli intermediari finanziatori per gli esercenti commerciali.

Regolati i contratti di locazione o di leasing con opzioni di acquisto, mentre restano esclusi quelli senza, non comportando alcuna possibilità di passaggio della proprietà. Sono compresi anche i contratti di scoperto di conto corrente, rimborsabili su richiesta o con scadenza a 3 mesi; e i contratti di credito senza interessi e spese, per cui non sono previsti obblighi di pubblicità e informazioni pre-contrattuale e contrattuale.
In tutti gli altri casi, gli obblighi pubblicitari e informativi sono resi più rigorosi e la tutela è rafforzata con l’introduzione di alcune limitazioni alle pubblicità che incoraggiano il credito al consumo come forma di miglioramento dello stile di vita, fino a prevedere l’inserimento del claim “attenzione prendere in prestito denaro costa denaro”.
Sottoposte al rispetto della Direttiva anche le piattaforme di e-commerce che, per la loro enorme capacità economica e conoscenza dei dati personali, possono influenzare i consumatori “invogliandoli” ad acquisti impulsivi e a un consumo compulsivo.

Accentuati inoltre gli obblighi relativi alla valutazione del merito creditizio, prescrivendo che l’intermediario adotti idonee e aggiornate procedure di analisi ed escludendo espressamente che i social network possano essere considerati dai finanziatori fonte di informazioni per procedere alla valutazione.
Infine sono stati introdotti divieti per la commercializzazione “abbinata” di prodotti, per ottenere i quali è obbligatorio sottoscrivere anche il contratto di un altro servizio; mentre è lecita la commercializzazione “aggregata”, in cui i contratti possono essere sottoscritti senza obbligo di rilascio di un servizio aggiuntivo dello stesso professionista.
In tema di rimborso anticipato del finanziamento, confermate le indicazioni della sentenza Lexitor, con l’obbligo di rimborso di tutti i costi del credito non maturati.
Relativamente ai tassi di interesse, gli Stati UE devono adottare misure adatte per contenere anche il Tasso annuale effettivo globale, e potranno introdurre una limitazione massima degli oneri del finanziamento.
Altre nuove regole riguardano il consenso del consumatore espressamente dedotto, l’educazione finanziaria, i requisiti professionali del personale degli intermediari.

Ma l’elemento caratterizzante l’intera Direttiva è soprattutto l’obbligo di offrire servizi di consulenza del debito a supporto delle persone in difficoltà finanziaria, attraverso il vincolo di istituire modalità di accesso alla consulenza. In particolare, dovranno essere adottate minuziose misure di protezione dal sovraindebitamento con carta di credito, attraverso scoperti di conto corrente e prestiti inadeguati; gli enti finanziatori dovranno altresì effettuare una valutazione del merito creditizio più approfondita, prima di concedere finanziamenti a persone che già vivono in condizioni di sovraindebitamento (presupposto non sempre rispettato dagli operatori border line).

La consulenza potrebbe dar luogo – a prescindere da quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – alla diffusione in Italia, come già avviene ad esempio in Francia e Germania, di una nuova funzione: quella della debt advice.
Il debt advice, come affermato dalla Commissione fin dal 2013, è uno strumento multidisciplinare che fornisce un’assistenza personalizzata e trasversale (tecnico-operativa, legale, psicologica e sociale) a coloro che non sono in grado o rischiano di non essere in grado di soddisfare i propri impegni economici. Lo svolgimento, letteralmente, della “consulenza sui debiti”, dovrebbe essere un’attività autonoma – svolta da organizzazioni pubbliche e/o non governative, enti locali in cui è realmente funzionante il segretario sociale, consulenti privati, associazioni dei consumatori – a favore di soggetti a rischio che si rivolgono a queste realtà direttamente o in qualità di “outsourcer”, incaricate da intermediari in cui sono assenti in organico professionalità specifiche in tema di gestione e superamento di situazioni di crisi di liquidità.
Una scelta win win per tutti: debitori aiutati a risolvere la propria posizione, sistema bancario con maggior certezza sui comportamenti anche della clientela a rischio, e lo Stato che potrebbe ridurrebbe gli interventi a sostegno di situazioni economicamente degradate.

Lexitor e Rimborsi Anticipati, Mutui e Tassi Variabili, TFS e NPL: Fabio Picciolini a 360° sui Temi Caldi del Mondo del Credito

 

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