12 Giugno 2023

OAM: “Intermediari del Credito Vigilino sui Titoli di Studio di Dipendenti e Collaboratori”

Gli intermediari del credito sono chiamati a vigilare sul reale possesso del titolo di studio da parte di dipendenti e collaboratori: l’autocertificazione presentata da questi ultimi è valida in fase di avvio del rapporto lavorativo, ma entro i successivi 3 mesi deve essere acquisito il titolo di studio conseguito.

L’Organismo per gli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, nella Comunicazione n. 33/23, specifica che gli intermediari del credito – ricevuta l’autodichiarazione dal collaboratore – devono “prontamente vagliare il contenuto della stessa al fine di valutare l’idoneità del suo titolo di studio” rispetto a quanto previsto dalla normativa. “Successivamente, entro un termine ragionevole – e comunque non oltre 3 mesi dall’avvio del rapporto di collaborazione – gli intermediari sono tenuti ad acquisire anche il titolo di studio” salvo comprovate cause non imputabili agli intermediari e/o ai collaboratori, al fine di effettuare la verifica contemplata dalla legge.

La Comunicazione aggiunge che le modalità concretamente individuate dagli iscritti per effettuare le verifiche “dovranno essere formalizzate all’interno di un’apposita procedura interna, che disciplini altresì la conservazione della documentazione probatoria acquisita, al fine di consentire all’Organismo di effettuare la propria attività di controllo“.

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