a cura della redazione
Un brutto colpo per la Lexitor e l’ABF è arrivato dal Tribunale di Milano (sezione VI civile), dove nei mesi scorsi è stato condannato a risarcire le spese di giudizio e le spese generali un consumatore che aveva estinto in via anticipata un prestito cessione del V, contratto diversi anni prima, con una nota finanziaria.
Questa di Milano, non è la prima vittoria da parte di Banche e Finanziarie contro la famosa Lexitor. Nei mesi scorsi si sono infatti pronunciati contro, anche diversi tribunali del Nord Italia fra cui quelli di Pavia, Mantova e Piacenza, oltre ad alcuni del Sud Italia.
La valenza di tale sentenza è che si tratta della prima (almeno a conoscenza dello scrivente) che va contro decisioni prese dall’ABF e dal Giudice di primo grado.
ll primo motivo d’appello accolto dal Tribunale di Milano, è l’erronea interpretazione dell’art 125 comma 2 del TUB, al fine della elaborazione dei conteggi finalizzati alla estinzione del prestito.
La società finanziaria, aveva calcolato in conformità al contratto, il costo complessivo del finanziamento ridotto degli interessi e degli eventuali costi recurring, senza prevedere alcun rimborso dei costi upfront come contrattualmente convenuto. Contrariamente alle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario e del giudice di primo grado che avevano invece riconosciuto il rimborso dei costi upfront.
Con questa sentenza, è stata riformata integralmente, la pronuncia del giudice di pace di Milano a favore della società finanziaria.
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