Riottenere il rimborso dei costi pagati su un finanziamento poi estinto in anticipo. Anche quelli “up front” che non dipendono dalla durata del finanziamento in quanto, per esempio, collegati alla sua erogazione (spese di istruttoria, commissioni per intermediari e ogni altra spesa sostenuta al momento della conclusione del finanziamento).
Sembrava cosa possibile anche retroattivamente grazie a una sentenza della Corte di Giustizia Ue (n. 383 dell’11 settembre 2019 Lexitor). Una decisione destinata ad avere un forte impatto in particolare nella cosiddetta “Cessione del quinto” dove le estinzioni anticipate sono una pratica diffusa.
Chi si aspettava un’immediata efficacia del provvedimento europeo anche in Italia però si sbagliava. Infatti, mentre l’Abf ha accolto le istanze della Corte di Giustizia (con una decisione del collegio di coordinamento dell’11 dicembre 2019, di cui Plus24 ha dato conto per primo il 21 dicembre scorso), i Tribunali per ora hanno dichiarato, nella maggior parte dei casi, la Lexitor non applicabile direttamente ai rapporti tra i privati.
La decisione di Torino
Come si può notare dalla tabella messa a punto da Plus24, raccogliendo le principali sentenze emesse dai giudici che hanno affrontato la materia, la situazione per ora è favorevole alle finanziarie e alle banche: solo il Tribunale di Torino, con una sentenza del 23 aprile 2020 (n. 1434) ha affermato che la decisione della Corte Europea è vincolante per il giudice nazionale, posto che la norma interna (125-sexies Tub) è «trasposizione della regola sancita dalla direttiva (articoli 16 direttiva 2008/48), e deve dunque essere letta in conformità a quest’ultima come interpretata dalla Corte Ue». Il Tribunale afferma che l’interpretazione “tradizionale”, radicata nell’operatività italiana, nella parte in cui escludeva gli oneri up front dalla restituzione, va necessariamente superata: in sostanza il finanziatore deve restituire, in sede di estinzione anticipata, tutti i costi a carico del consumatore, come sancito dalla Corte Ue. È quindi divenuta irrilevante, secondo il giudice unico di Torino Enrico Astuni, su questo profilo la qualifica dei costi (come recurring o come up front), o l’eventuale scarsa trasparenza del testo contrattuale in merito.
Inoltre, il Tribunale sabaudo ha chiarito che la “nuova” interpretazione dell’articolo 125-sexies Tub è vincolante anche nel decidere le controversie relative ai contratti già in essere, posto che la Corte non ha ritenuto di limitare i suoi effetti “al futuro”. Una decisione quindi di impatto in uno scenario dove molti altri Tribunali, a cominciare da Napoli e passando per Monza e Asti, non hanno invece ritenuto la Lexitor applicabile.
Mantova entra nel merito
Tra le più recenti a sancire la tesi dell’inapplicabilità ci sono poi due ordinanze (una di Torino e una di Mantova, fresche di stampa, e rispettivamente del 29 e del 30 giugno). In particolare il giudice che ha redatto la decisione nella città dei Gonzaga entra nel merito della sentenza europea e spiega: «emessa a seguito di giudizio pregiudiziale sulla interpretazione di una norma polacca, si limita ad osservare che al cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto – spiega l’ordinanza del 30 giugno –. Quella decisione (la Lexitor, ndr) tuttavia non appare attagliarsi al sistema normativo italiano che, rispetto a quello polacco, è certamente molto più garantista per il cliente, avendo esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata».
Opta per la non applicabilità anche il Tribunale di Torino che, in contrapposizione con il giudice dello stesso Foro estensore della sentenza che apre alla Lexitor, ha respinto un ricorso cautelare dei consumatori contro Pitagora, escludendo la retroattività e l’efficacia diretta della sentenza europea (richiamando due sentenze di Napoli che Plus24 ha anticipato nei numeri del 14 dicembre 2019 e del 9 maggio 2020). Ora però la questione entra nel vivo in quanto si attende la decisione di altri procedimenti cautelari promossi dal Movimento dei consumatori a seguito delle diffide inviate ai principali operatori del settore (Compass, Fiditalia, Findomestic, Prestitalia, Agos Ducato, Credem, Futuro, Santander Consumer Bank).
l’Abf tenga conto delle sentenze
«Gli operatori, nell’esprimere fiducia sulla solidità delle argomentazioni a sostegno dell’inapplicabilità della sentenza della Corte di Giustizia nelle controversie tra intermediari e clienti e in ciò confortati da talune prime sentenze positive emesse da Giudici Ordinari, auspicano che si giunga a breve, anche attraverso ulteriori conferme in ambito giurisdizionale, ad una rivisitazione dell’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento dell’Abf – commenta il professore Marcello Condemi, presidente Ufi –. I player auspicano, altresì, che, a tutela dell’importante ed “inclusivo” mercato dei finanziamenti contro cessione del quinto, si possano registrare, a breve, iniziative legislative che confermino il principio, recentemente affermato dal Tribunale di Mantova».