di Fabio Picciolini, esperto consumerista
La Corte di Cassazione civile, Sezioni Unificate, il 18 febbraio 2025, ha iniziato a discutere su 3 problematiche relative ai mutui: manipolazione dell’Euribor, mutuo condizionato e mutuo solutorio.
La SS.UU., rispetto alle 3 questioni hanno fatto scelte di giudizio diverse: per il mutuo solutorio e per quello condizionato, il 5 e 6 marzo scorsi, hanno emanato la loro sentenza; per la manipolazione dell’Euribor, il 15 marzo, hanno emanato un’ordinanza interlocutoria (n. 6943) rinviando a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per approfondimenti: in sostanza, restano in attesa di un pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Di conseguenza si possono fare alcune riflessioni sulle due materie definite, che NON hanno confermato la consolidata giurisprudenza di legittimità, e solo alcune considerazione su quella relativa alla manipolazione dell’Euribor.
Con il termine mutuo solutorio (o di consolidamento) si fa riferimento al tipo di prestito in cui le somme erogate non sono effettivamente messe a disposizione del mutuatario, ma utilizzate immediatamente, per estinguere debiti pregressi, con l’obiettivo di facilitare la ristrutturazione del debito da parte del cliente in difficoltà nell’onorare il rimborso.
La sentenza del 5 marzo 2025 n. 5841 conferma che nel caso in cui la somma di un finanziamento sia direttamente accreditata su un conto corrente – che il mutuatario detiene, presso l’istituto di credito erogante, con una posizione debitoria – si sia di fronte a un trattamento legittimo. Le SS.UU. hanno ribadito che il mutuo solutorio è un contratto reale, che si perfeziona con la “disponibilità giuridica” del mutuatario realizzata con l’accreditamento sul suo conto corrente.
La considerazione è stata che, in un’epoca in cui le operazioni contabili hanno progressivamente sostituito il denaro contante, la disponibilità giuridica non può essere ridotta al mero possesso materiale di contanti: con la disponibilità giuridica si concretizza un titolo autonomo a favore del mutuante, ovvero un documento rappresentativo di un diritto di credito verso il debitore, anche in assenza di un effettivo consenso o di atti dispositivi del mutuatario (con il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nel caso non sia onorata l’obbligazione contrattuale).
In sintesi, una somma accreditata sul conto corrente del mutuatario – anche se destinata immediatamente a ripianare un’esposizione debitoria pregressa – rappresenta una legittima erogazione della somma: in base a tale principio non è necessaria la consegna materiale dell’importo mutuato.
Il mutuo condizionato è una forma di mutuo in cui l’erogazione effettiva, o la sua messa a disposizione del mutuatario, è subordinata al verificarsi di condizioni stabilite dal contratto. Il denaro può essere oggetto di un vincolo temporaneo, come un deposito infruttifero o un pegno irregolare; l’effettiva disponibilità per il mutuatario è subordinata a un evento futuro, come l’adempimento di determinati obblighi o il verificarsi di circostanze stabilite dalle parti (ad esempio il consolidamento dell’ipoteca definitiva).
La Corte, con la sentenza n. 5698 del 6 marzo 2025, ha affermato che il contratto rappresenta un titolo esecutivo a favore del mutuante, quando la somma mutuata sia stata posta a disposizione del mutuatario, anche se con una “scrittura contabile”, nel momento in cui questi si sia impegnato in maniera “univoca, espressa ed incondizionata” a rimborsare. L’impegno assunto dal mutuatario, quindi, è autonomo e valido titolo esecutivo senza necessità di altre formalità, quali un nuovo atto pubblico o un scrittura privata autenticata che attestino l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche nel caso di contestuale patto di costituire la somma mutuata in deposito o pegno irregolare (e l’obbligazione della mandante di svincolarla al concretizzarsi dell’accordo pattuito).
Le due sentenze avrebbero dovuto mettere fine alle diverse interpretazioni di tribunali di merito, avvocati e commercialisti e alle illusorie speranze che, in maniera affrettata, avevano convinto imprese e consumatori a ricorrere alla magistratura per rendere invalido il mutuo.
Il condizionale è d’obbligo visto che alcune contestazioni sono state avanzate immediatamente dopo i verdetti: con tutta probabilità ne riparleremo ancora.
La Cassazione, in tema di manipolazione dell’Euribor, ha emesso invece 3 provvedimenti non convergenti:
La Procura Generale, nella memoria depositata nella prima riunione della Corte, aveva chiesto di rigettare il ricorso presentato: la scelta di attendere le decisioni della Corte del Lussemburgo lascia tutt’oggi in sospeso la questione.
La CGUE dovrà giudicare tra la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti bancari: se stabilisse che la manipolazione ha riflessi diretti anche per i prestiti, sarebbe possibile il ricalcolo degli interessi, con impatti economici potenzialmente rilevanti per l’intero settore creditizio; diversamente, dovrà chiarire i criteri per valutare la validità di una clausola fondata su parametri ritenuti non più in linea con le norme antitrust.
Nell’attesa, le domande non mancano. Ad esempio, quale scadenza del parametro Euribor è stato manipolato e per quale periodo? Ci hanno rimesso tutti i mutuatari oppure qualcuno ha pagato meno, visto che le operazioni erano di compravendita? E quanto ha influito la manipolazione? E’ importante, perché la stessa legge sulla concorrenza prevede che – per dichiarare la nullità della clausola – l’alterazione deve essere stata “consistente”.
L’unica cosa certa è la decisione finale della Corte di Giustizia Europea a cui dovrà attenersi la Cassazione, costituirà in ogni caso un precedente di fondamentale importanza sia per il sistema bancario che per i consumatori, potendo influire o meno su una moltitudine di rapporti contrattuali ancora non prescritti o in essere.
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