A partire dal 25 novembre OAM potrà esercitare i poteri di controllo e sanzionatori nei confronti dei soggetti che operano nel settore dei mutui immobiliari iscritti nell’Elenco dedicato, per tutelare i consumatori e presidiare la trasparenza e la competitività del mercato.
A dettagliare modalita’ e procedure e’ il D.M. 13 settembre 2022, n. 172 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base al quale l’Organismo dovra’ vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico Bancario a tutela dei consumatori da parte degli intermediari del credito dell’Unione Europea che operano in Italia: a oggi si tratta di 16 soggetti, iscritti all’Elenco dedicato operativo dal 22 febbraio 2022.
I controlli potranno essere svolti a distanza con la richiesta di informazioni e documenti, attraverso audizioni personali degli intermediari del credito e dei loro dipendenti e collaboratori, e con accertamenti ispettivi presso le succursali, da svolgere pero’ dopo avere informato l’Autorita’ competente dello Stato membro d’origine.
I controlli potranno essere svolti a distanza con la richiesta di informazioni e documenti, attraverso audizioni personali degli intermediari del credito e dei loro dipendenti e collaboratori, e con accertamenti ispettivi presso le succursali, da svolgere però dopo avere informato l’Autorità competente dello Stato membro d’origine.
Le attività di controllo saranno effettuate sulla base di un programma periodico almeno annuale e potranno essere svolte d’ufficio ma anche a seguito di segnalazioni o esposti provenienti da terzi.
In caso di comportamenti contrari alle norme sulla trasparenza e sulla correttezza delle informazioni fornite ai consumatori, l’Organismo potrà ordinare all’intermediario di porre termine alla violazione, dando un termine non inferiore a 30 giorni.
Se l’intermediario non ottempera, l’OAM, previa informativa all’autorità competente dello Stato membro di origine, potrà utilizzare, a seconda della gravità del comportamento, tutti gli strumenti sanzionatori a sua disposizione: richiamo scritto, sanzione pecuniaria, sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo da 10 giorni a un anno, fino alla cancellazione dall’Elenco. È inoltre prevista, anche prima dell’avvio della procedura sanzionatoria, la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare per un periodo massimo di otto mesi.
Di tali ultime iniziative dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Commissione EU. È inoltre prevista la possibilità di chiedere alla succursale di conformare la propria struttura organizzativa per adottare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni di trasparenza e delle disposizioni sulla remunerazione del personale.
Per gli intermediari del credito che operano in regime di libera prestazione dei servizi e che violino la normativa sulla trasparenza, l’OAM potrà informare l’Autorità del Paese d’origine.
Il Decreto ricorda infine che, se gli intermediari del credito dell’Unione Europea intendono svolgere attività diverse da quelle relative ai mutui immobiliari, come credito al consumo o prestiti personali, devono iscriversi all’Elenco nazionale tenuto dall’Organismo.
Con riferimento a tale ultima ipotesi, l’Organismo informa i soggetti interessati delle condizioni previste per lo svolgimento in Italia di tali attività.