Le società di mediazione creditizia che svolgono l’attività di agenzia immobiliare, sia direttamente sia tramite i propri collaboratori, dovranno dotarsi, a tutela dei consumatori, di un’apposita procedura di monitoraggio e di controlli nei confronti delle reti distributive.
Lo stabilisce l’OAM con riferimento alla compatibilità tra l’attività di mediazione creditizia e l’esercizio dell’attività di agente immobiliare, recentemente introdotta dal legislatore, anche alla luce di un parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In particolare, con la comunicazione n. 32/23 l’OAM chiarisce che “le società di mediazione creditizia sono tenute a dotarsi, nell’ambito del proprio sistema di controlli interni, di una specifica procedura di monitoraggio relativa al contestuale svolgimento dell’attività di intermediazione creditizia e di quella immobiliare, fornendo altresì opportuni accorgimenti alla propria rete distributiva al fine di prevenire possibili fattispecie contrarie alla normativa di riferimento”.
La comunicazione sottolinea che “devono essere impostati adeguati meccanismi di controllo costante sull’operato dei dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico, al fine di assicurare un monitoraggio permanente anche tramite l’adozione di procedure interne che disciplinino le modalità di verifica sulla rete distributiva”. Si tratta di presidi, sottolinea l’Organismo, “finalizzati a contrastare prassi elusive rispetto, tra l’altro, all’esercizio dell’attività riservata, alla trasparenza nei confronti del cliente e al corretto operato dei propri collaboratori a contatto con il pubblico”.
Le società di mediazione sono tenute a garantire, in sede di controlli di Vigilanza da parte dell’Organismo, massima collaborazione “nella messa a disposizione – si legge nella Comunicazione – anche da parte dei propri collaboratori che svolgono l’attività sia nel settore creditizio sia in quello immobiliare, della documentazione – contabile e non – riferibile ad entrambi i servizi prestati”. Resta ferma, ricorda l’OAM, l’incompatibilità tra l’attività di agente in attività finanziaria e quella di agente immobiliare.
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