In relazione ad alcune informazioni relative ai poteri che l’OAM avrebbe nei confronti dell’operatore The Rock Trading, si ricorda che l’Organismo, in base all’attuale normativa, non ha poteri di controllo sugli operatori in criptovalute per quanto riguarda la corretta e trasparente operatività degli stessi nei confronti dei clienti né riguardo agli obblighi previsti in capo ai medesimi con riferimento alle disposizioni antiriciclaggio.
L’Organismo gestisce invece il Registro al quale gli operatori devono iscriversi per poter operare in Italia.
I requisiti richiesti dalla legge sono per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea o di Stato diverso secondo le disposizioni del testo unico dell’immigrazione, e domicilio nel territorio della Repubblica; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
Le uniche richieste di informazioni che possono essere avanzata nei confronti degli operatori dall’Organismo riguardano dunque esclusivamente i requisiti relativi alla loro iscrizione.
Gli operatori devono invece trasmettere all’Organismo i dati relativi alla clientela e alle
transazioni effettuate: tale trasmissione non è tuttavia ancora operativa in attesa
dell’obbligatorio parere del Garante della Privacy.
Quanto ai poteri di sospensione degli iscritti dal Registro, l’Organismo precisa che sono
limitati alla sola ipotesi di violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati trimestrali relativi alle operazioni effettuate dalla clientela, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.