UFI, quale associazione degli Intermediari bancari e finanziari operanti nel comparto della Cessione del Quinto – ha organizzato una giornata di studio sul tema della ormai nota sentenza “LEXITOR presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.
Il Convegno ha visto la partecipazione di importanti relatori quali Antonio Catricalà, presidente di OAM, Franco Masera presidente del gruppo bancario IBL Banca, Marcello Condemi, presidente UFI e Luca Paoletti vice segretario generale UFI.
Il dibattito è stato moderato dal segretario generale di UFI Massimo Marchesi.
Il Presidente Catricalà, nel suo intervento di apertura, ha evidenziato come la Sentenza Lexitor costituisca una cattiva applicazione dei principii di derivazione europea in tema di credito ai consumatori, e come un utilizzo improprio della stessa sia contro l’interesse generale dei consumatori. L’applicazione retroattiva del nuovo criterio restitutorio comporterà la fuoriuscita dal mercato di molteplici operatori e un aumento generalizzato dei costi delle nuove operazioni di finanziamento con l’evidente rischio di incremento di contenziosi legali e stragiudiziali, con conseguenti disinvestimenti nel comparto creditizio per la situazione di incertezza regolamentare, perdite occupazionali e decremento dei consumi con ricadute negative sul PIL.
Il Presidente Catricalà ha auspicato di poter addivenire quanto prima ad una soluzione legislativa che consenta agli attori del mercato di adeguarsi tempestivamente al nuovo criterio restitutorio con effetti non retroattivi, in modo da circoscrivere gli ingiustificati danni economici e reputazionali per il comparto.
È seguito l’intervento del Presidente Masera, il quale – dopo aver ripercorso i fatti occorsi dall’emanazione della Direttiva 2008/48/CE e le norme di recepimento tempo per tempo emanate dal 2009 ad oggi – ha espresso viva preoccupazione per le controverse posizioni interpretative assunte dal Tribunale di Napoli (Sentenza n. 10489/2019), dalla Banca d’Italia (Comunicazione 4/12/2019) e dal Collegio di Coordinamento ABF (Decisione 17/12/2019).
Il Presidente Masera ha concluso il suo intervento evidenziando come il disconoscimento delle regole vigenti in tema di rimborso anticipato possa ledere irreparabilmente il principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento nel caso in cui le Autorità di Vigilanza ritenessero di voler imporre al mercato l’applicazione retroattiva del nuovo criterio restitutorio ai milioni di contratti di finanziamento stipulati nel rispetto dell’art. 125-sexies TUB. Ne deriverebbe un incremento di contenzioso legale difficilmente sopportabile dagli Intermediari vigilati, con conseguenze gravi per il comparto del credito al consumo.
Il nuovo criterio restitutorio espresso dalla CGUE sovverte senza giustificato motivo il consolidato sistema di “equa riduzione” del costo totale del credito per le estinzioni anticipate come delineato nel corso degli anni dal Legislatore e dalla Banca d’Italia. È evidente la situazione di grande preoccupazione da parte di tutti gli Intermediari vigilati operanti nel comparto della Cessione del Quinto per un possibile uso distorto del nuovo e generico criterio restitutorio.
Senza dubbio, ha concluso il Presidente Masera, questa Sentenza non è da intrepretare ma occorre piuttosto circoscriverne gli effetti; per preservare la certezza delle regole del comparto; in caso contrario vi saranno milioni di contratti sottoposti a contenzioso.
Il Presidente Marcello Condemi, manifestando anch’egli preoccupazione per i potenziali effetti dirompenti che su vari piani la sentenza presenterebbe, ha rilevato in particolare come essa, in luogo di certezze, crei solo incertezze, vuoi sul piano dell’interpretazione dell’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, giungendo ad un risultato manipolativo/creativo di detta disposizione, anche attraverso lo svolgimento di considerazioni contenute nella motivazione che non sembrerebbero di pertinenza della funzione giurisdizionale, vuoi sul piano della certezza del quadro normativo da applicare, che si sovrappone a quello (primario e secondario) finora puntualmente applicato dagli operatori del settore, vuoi, ancora, sul piano delle iniziative da porre in essere, di carattere sia difensivo sia legislativo (fors’anche di ordine europeo), per far fronte ai potenziali pregiudizi che deriverebbero dall’applicazione del richiamato art. 16, paragrafo 1, come interpretato dalla sentenza Lexitor, anche nelle controversie tra privati (c.d. applicazione orizzontale).
È infine intervenuto l’Avv. Paoletti, che ha evidenziato come né la Direttiva 2008/48/CE né la Sentenza Lexitor abbiano mai indicato un criterio restitutorio “armonizzato” per l’ipotesi di anticipata estinzione. Ciò posto, in assenza di modifiche normative al quadro regolamentare, ogni criterio restitutorio autonomamente deciso dagli Intermediari eroganti, soprattutto con riguardo ai costi di intermediazione, potrà essere oggetto di rilievi e contestazioni, esponendo anche gli organi apicali a possibili azioni di responsabilità da parte degli azionisti.
Gli Intermediari eroganti dovranno quindi ora decidere se continuare ad osservare la disciplina primaria e le disposizioni attuative vigenti o se disapplicarle sulla base delle posizioni espresse dalla Banca d’Italia e dall’ABF.
È evidente come, in assenza di una modifica del quadro regolamentare, dare un’attuazione tardiva, selettiva e arbitraria al “nuovo” criterio restitutorio per i rapporti contrattuali stipulati dal 2011 esporrà inevitabilmente gli Intermediari eroganti a rischi legali, economici e reputazionali allo stato difficilmente circoscrivibili, con effetti deleteri sulle operazioni di cartolarizzazione in corso di perfezionamento, sulla gestione dei sinistri e dei rapporti con le reti distributive.
Ha concluso i lavori il Segretario Generale Massimo Marchesi rinnovando la disponibilità di UFI per l’avvio di un tavolo di lavoro con il Legislatore e con le Autorità di Vigilanza per delineare le necessarie modifiche normative alla disciplina nazionale di recepimento in modo da consentire agli Intermediari vigilati di dare tempestiva attuazione al criterio restitutorio espresso nella Sentenza Lexitor e scongiurare nel contempo la situazione di incertezza regolamentare una situazione di inerzia potrebbe comportare a danno dei consumatori e del mercato.