a cura di Harmonia
Si rende necessario sensibilizzare le società, riguardo la modalità di svolgimento dello Smart Working che, potrebbe essere stato applicato per motivi di urgenza, senza seguire le indicazioni organizzative, normative e contrattuali previste. Innanzitutto ci preme ricordare che il lavoro secondo modalità “smart working”, va necessariamente distinto dal “telelavoro” sia per gestione degli spazi, sia degli orari e dei controlli che l’azienda può applicare. Nell’ambito delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo Decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smart working, confermate anche dal Decreto del 4 marzo 2020. Come indicato nel DPCM dell’11 marzo 2020, si raccomanda venga attuato il massimo utilizzo, da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, ma sempre nei limiti contrattuali e normativi.
Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.
La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.
Le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working potranno procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Pur avendo una maggiore libertà, il dipendente in modalità di lavoro agile è comunque vincolato al potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Ovviamente, l’esercizio del potere disciplinare e di controllo a distanza presenta delle particolarità: per questo motivo, le modalità di esercizio di queste prerogative da parte del datore di lavoro devono essere disciplinate nell’accordo relativo allo svolgimento del lavoro agile.
Secondo il Jobs act autonomi, nonostante il lavoro agile non sia svolto in locali aziendali, il datore di lavoro è comunque responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività.
Il contratto che definisce le modalità di lavoro agile deve essere stipulato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova. L’accordo deve:
NB: Gli accordi di lavoro agile devono essere comunicati al ministero del Lavoro, come sopra già indicato, attraverso il portale Clic Lavoro, una apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Richiamiamo quindi l’attenzione delle società per una rapida sistemazione anche sentendo il proprio consulente del lavoro
Harmonia, si rende disponibile allo studio dei modelli organizzativi propri dell’azienda per definire quali attività possano essere espletate in remoto e con quali modalità ed principi di sicurezza informatica e di privacy, della documentazione necessaria per la regolamentazione (manuale smart working) idoneo a pianificare le attività e le modalità di espletamento dello smart working da parte del personale dipendente e relativi controlli aziendali, oltre alla durata ed eventuali rotazioni tra il personale (come pure per il telelavoro), rimandando le altre incombenze al consulente del lavoro.
Le società interessate possono chiedere informazioni scrivendo a segreteria@harmonia.srl