8 Settembre 2023

Estinzione Anticipata del Finanziamento, in GU le 2 Norme sui Rimborsi della Sentenza Lexitor

di Fabio Picciolini, esperto consumerista

Il 10 agosto 2023 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale la legge n.103/2023 concernente l’attuazione di normative e il superamento di procedure di infrazione aperte verso l’Italia dalla Commissione europea e il Decreto 104/2023 relativo a misure economiche urgenti.
Tra l’altro le disposizioni riportano, “nel rispetto della normativa dell’Unione europea”, il ripristino della vecchia previsione dell’articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario, per il rimborso dovuto al consumatore in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.

Tralasciando il burocratese, incomprensibile ai non addetti ai lavori, le due normative non fanno altro che prendere atto legislativamente del provvedimento della Corte costituzionale sull’interpretazione e applicazione della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Ue sull’obbligo di restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese), anche per i contratti sottoscritti precedentemente al 25 luglio 2021 unificando, così, le previsioni che il decreto 73/2021 aveva separato. Tuttavia, le due normative non sono perfettamente identiche.

La legge 103/2023 prevede infatti, in aggiunta a quanto previsto nel Decreto 104/2023, che il rimborso non debba essere previsto, oltre che per le imposte, anche “per i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”; inoltre chiarisce che, salvo diversi accordi, il rimborso avviene secondo il principio del “costo ammortizzato”. Anticipando le conclusioni, sarebbe opportuno che entrambe le norme prevedano un testo uguale, per evitare che si torni a decisioni diverse secondo le interpretazioni di singoli giudici.
Nel merito, il testo citato è importante in quanto sembra chiarire definitivamente che in caso di estinzione anticipata il rimborso deve riguardare solo i costi non maturati rispetto a quelli previsti per la “conclusione” contratto di credito; questo significherebbe che le spese sostenute dal consumatore per la consulenza/intervento di un intermediario del credito, non rientrano tra gli importi da rimborsare al debitore. Una situazione, peraltro, superata con la generalizzazione della procedura “TuttoTan”, sostanzialmente da parte di tutto il sistema bancario/finanziario, che prevede l’inserimento nel Tasso annuo nominale di tutti i costi a carico del debitore.

Interessante anche il secondo paragrafo della norma (art.1), che conferma l’utilizzo del criterio del costo ammortizzato: anche in questo caso sono state presentate osservazioni contrarie, per il minor rimborso spettante al consumatore rispetto a quanto previsto precedentemente (pro rata temporis). Secondo l’obiezione, applicare il principio del costo ammortizzato significa far recuperare al finanziatore la maggior parte dei costi di un rimborso anticipato nei primi anni del finanziamento.
L’obiezione ha una sua ragione in caso di estinzione senza rinnovo, ma tiene in scarsa considerazione che il credito al consumo è di media durata e in particolare la prassi per la cessione del quinto dello stipendio/pensione prevede che il finanziamento non possa essere rinnovato se non siano trascorsi almeno i 2/5 della durata contrattuale: un periodo abbastanza lungo per spalmare quei costi.

Ulteriore chiarimento del nuovo testo è l’aver sostituito la norma secondaria (Disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia) abrogata dalla Corte Costituzionale, con l’inserimento nella normativa primaria della disciplina codicistica dell’indebito soggettivo e arricchimento senza causa.
La definitiva applicazione delle previsioni della legge n. 103/2023 dovrebbe mettere fine al contenzioso anche se l’ultima parola spetta alle decisioni della magistratura, che ci ha abituato a giudizi anche molto diversi. A livello europeo rimane ancora impregiudicata la diversa interpretazione del rimborso in caso di estinzione anticipata per operazioni di credito al consumo: a) rimborso totale, in applicazione della sentenza Lexitor, per il credito al consumo (Direttiva 48/2008); b) elencazione dei costi, certamente rinviando al giudice nazionale la responsabilità di decidere quali altri dovessero essere rimborsati al consumatore nel caso di estinzione anticipata del finanziamento (Direttiva 17/2014).

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