da Intervento Presidente IVASS durante Assemblea Ania 2024
…Nel comparto dei rischi property abbiamo di recente rilevato, a seguito delle segnalazioni di associazioni rappresentative di agenti e broker, casi di inserimento nei contratti di clausole che attribuiscono alla compagnia la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni durante la vigenza del contratto, ovvero al momento di un tacito rinnovo.
Abbiamo aperto un confronto con le compagnie coinvolte.
Per alcuni rischi, come quelli legati ai cambiamenti climatici, ci sono questioni di sostenibilità tecnica che vanno tenute in considerazione.
In ogni caso, in assenza di una specifica disciplina di settore, occorre garantire il rispetto – sulla base del codice del consumo, della giurisprudenza e di principi generali di buona fede – di alcune minime condizioni.
Andranno quanto meno assicurati l’adesione espressa del cliente alla clausola, l’operatività di essa solo in presenza di un giustificato motivo indicato nel contratto (che non può comunque legittimare modifiche tali da alterare l’equilibrio contrattuale), la previsione a favore del cliente – soprattutto per i contratti in corso – di meccanismi compensativi o di uscita dal rapporto senza oneri e spese.
È inoltre necessaria un’illustrazione chiara a ogni contraente delle modifiche proposte, da effettuare con un congruo preavviso, in modo da consentire alla clientela di compiere scelte pienamente informate. La consapevolezza dell’effettiva portata delle clausole in questione è condizione essenziale anche ai fini della validità di esse. Approfondimenti sono in corso; ci risulta che alcune compagnie stiano già valutando una revisione della prassi. Invitiamo tutte a riflettere con attenzione….