Lo scorso 9 marzo a Roma una delegazione di ULIAS, unico e rappresentativo sindacato degli intermediari iscritti in Sez E, ha incontrato il decisore politico e, in dettaglio, una rappresentanza di Forza Italia: l’On.le Patriarca Annarita, l’On.le Rubano Francesco Maria e l’On.le Tullio Ferrante per parlare degli effetti dell’entrata in vigore dei dettami normativi inerenti “Preventivass” e delle ricadute sulla categoria e, a cascata, sui clienti finali.
Durante l’incontro sono state evidenziate le criticità che gli intermediari di sezione E stanno vivendo in termini di appesantimenti burocratici e complessità operative nell’ intermediazione assicurativa con i loro clienti.
Ma cos’ è Preventivass?
Il preventivatore pubblico R.C. Auto “PREVENTIVASS” è un’applicazione web, realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’IVASS, che consente di confrontare i prezzi delle coperture assicurative relative al Contratto Base di Assicurazione RC Auto.
Ulias, ha fatto presente come il contratto che è alla base di Preventivass, essendo stato pensato nell’ormai lontano 2012 e reso operativo, a distanza di anni, nel 2023, oggi rischia di penalizzare fortemente l’attività dei subagenti plurimandatari.
Infatti, l’attuazione di Preventivass finisce per sconfessare alcuni dei punti cardine della riforma sulla distribuzione assicurativa operata nel 2018 di recepimento della direttiva IDD 2016/97/UE che richiede al distributore di orientare le scelte del cliente in modo chiaro ed utile, e di non confonderlo con enne offerte contrattuali, una almeno per ogni compagnia di assicurazione con cui gli agenti preponenti hanno mandati, che siano essi diretti o mediati.
È infatti principio cardine della materia assicurativa che il cliente riceva dal distributore di riferimento proposte assicurative sempre coerenti con le sue richieste ed i suoi bisogni (c.d. demand and needs). Quindi, non dovrebbe mai essere presentata al cliente una soluzione che non coincida con il bisogno effettivo di garanzia del cliente stesso, ne’ che vada in contrasto con le sue richieste. In sintesi, il cliente deve poter compiere una scelta consapevole ed informata, per il tramite del suo distributore assicurativo di fiducia.
In tal senso, e onde evitare che un cliente possa acquistare una soluzione che non sia consona a coprire i rischi che lo riguardano, esistono gia’ severe politiche atte a regolamentare tanto la creazione stessa dei prodotti assicurativi, c.d. product oversight governance, che la collaborazione tra compagnie di assicurazione e i loro intermediari, e che non devono essere ignorate. La normativa prevede, infatti, che il distributore assicurativo offra al cliente il prodotto piu’ convenienti ma in un’ottica di coerenza con i suoi bisogni. Pertanto, il rischio è che in assenza di un’attenzione ai suddetti dettami deontologici, ci si posso trovare a far danni alla clientela.
Va arginato pertanto il pericolo minacciato da una non corretta applicazione di Preventivass dove il cliente, potenzialmente attratto da un prezzo conveniente o da una finta convinzione di risparmiare, si trovi ad acquistare un prodotto assicurativo che non lo garantisca nel momento del bisogno. Volendo fare degli esempi si pensi alle frequenti casistiche di rivalse o formule di guida, previste dalle Compagnie ma non sempre inserite nelle polizze assicurative, e che, laddove non contemplate nelle proposte assicurative lasciano il cliente scoperto ed esposto con l’intero suo patrimonio per i danni rilevanti cagionati a terzi. Di recente l’ANSA ha reso noto l’avvenimento di un conducente che era alla guida di un motociclo in stato di ebbrezza e che dovrà risarcire la compagnia di assicurazione con la quale era assicurato per 700 mila euro, più 35 mila di spese legali.
Insomma, dobbiamo far in modo che il cliente non sia lasciato alle sorti di Preventivass in balia di più proposte assicurative e che abbia come primo parametro di scelta il prezzo, considerando che il risparmio non si configura sempre come un valore aggiunto soprattutto laddove il cliente da solo non ha gli strumenti per comprendere le differenze tra i diversi prodotti e le varie garanzie inserite in ogni offerta (l’art. 80 del Reg. IVASS n. 40).
Il focus su cui concentrare le varie riflessioni ed azioni di categoria e politiche, è che la norma richiamata in avvio, ovvero l’art. 132 bis del Codice delle Assicurazioni, e di cui il Reg. 51 IVASS è semplice applicazione, pone gli intermediari di sezione E in una situazione professionale non coerente, richiedendo al distributore di proporre tante soluzioni assicurative, quante sono le compagnie per cui lavora, direttamente o indirettamente, perdendo di vista che il contratto stipulato senza che il cliente sia stato informato su prezzi e condizioni di tutti questi contratti “base” (v. art. 22 d.l. 179/2012, che si riferisce ai contratti RCA strutturati e presentati in coerenza con il modello dell’allora MISE) è nullo, e che la mancata esecuzione di queste attività comporta pesanti ricadute disciplinari e sanzionatorie.
L’argomento Preventivass va dunque necessariamente approfondito non solo per consentire agli intermediari assicurativi di svolgere il proprio lavoro nel modo più consulenziale possibile, ma anche per permettere ai consumatori di essere tutelati nella scelta di prodotti assicurati calzanti alle proprie esigenze, senza che questi si orientino da soli tramite portali o altro, magari focalizzandosi su un risparmio che nel momento del sinistro puo’ diventare un disastro per la vita.
Il dato di fatto è che oggi gli iscritti di sez. E non solo sono in difficoltà per i tempi ed i costi che questo modello comporta, ma anche per il rischio di per mettere sul tavolo del cliente tante e non sempre utili, soluzioni assicurative in sede di prima stipula e di rinnovo, senza poter indirizzare il cliente verso la scelta migliore.
Ulias ha quindi sottoposto alla delegazione di Deputati, molto interessata al tema, soluzioni normative risolutive per sospendere l’efficacia dell’art. 132 -bis del Codice delle Assicurazioni e del Reg. 51 IVASS, in attesa di dar corso ad un’ eventuale revisione dello strumento o, ancor meglio, ad una riforma organica dell’assicurazione per la responsabilità civile sula circolazione dei veicoli.