3 Maggio 2022

Salario Minimo: forse è la “Sua Ora”, ma i Problemi Aperti sono Molti

a cura di Fabio Picciolini, esperto consumerista.

Il diritto ad un salario equo è previsto dal Principio n. 6 del Pilastro europeo dei diritti sociali secondo cui “i lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso. Sono garantite retribuzioni minime adeguate, che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l’accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro. La povertà lavorativa va prevenuta”.

La Commissione europea ha avanzato il 28 ottobre del 2021, nell’ambito del “pilastro europeo”, la proposta di una Direttiva europea sul salario minimo con la finalità di garantire un salario che permetta una vita dignitosa ai lavoratori, nonché il contrasto di fenomeni come il dumping salariali, la concorrenza sleale, la delocalizzazione delle imprese, e la promozione della parità di genere senza dimenticare che l’introduzione di un salario minimo sarebbe un reale contrasto alla povertà e un fattore di crescita per altri indicatori di mercato.

La proposta di Direttiva come criteri oggettivi di valutazione utilizza gli standard internazionali che fissano il livello di adeguatezza minimo al 60% del salario mediano lordo o il 50% del salario medio lordo; tuttavia, non dà indicazioni dirette sul metodo di quantificazione del salario, ma lascia i singoli Stati liberi di determinarne il valore, tenendo conto delle proprie condizioni socioeconomiche.

In tema si è espressa anche la Banca Centrale Europea affermando che la previsione di un salario minimo è un incentivo all’aumento delle retribuzioni aumentando il salario a tutti quelli che si trovavano sotto la soglia fissata, nonché, per mantenere una scala di valore economico tra i lavoratori, il salario minimo potrebbe stimolare l’aumento dei salari più alti.

Per completezza va posta l’attenzione alla possibilità che alcune imprese potrebbero abbassare il livello minimo dei salari fino alla soglia più bassa prevista dalla legge o dai contratti se non arrivare al rifiuto di sottoscrivere i contratti nazionali di lavoro.

Ulteriore informazione, a livello europeo, è l’adozione del salario minimo in 21 dei 27 Paesi dell’Unione europea; non hanno una normativa in argomento Italia, Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia. Tra i Paesi che hanno adottato una normativa sul salario minimo, gli importi sono diversi sia in quanto legati alla situazione economica e al poter di acquisto dei singoli Paesi sia come metodologie, con alcuni Paesi che hanno scelto il salario minimo orario e altri quello mensile.

In Italia, a livello di principio, un certo salario minimo è garantito dalla Costituzione (art. 36) in cui si afferma che ogni lavoratore ha diritto “ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”.

La realtà, purtroppo, è diversa poiché esistono molte forme di lavoro discontinuo o precario: part time, stagionale, interinale, stage, tirocinio, apprendistato, riders, lavoratori autonomi fittizi, lavoratori di piattaforma, lavoratori in occupazione protetta, a richiesta, intermittenti, a voucher a cui si aggiungono nuovi lavori non tradizionali con minore protezione sociale e la presenza di una contrattazione collettiva.

A questa situazione, già grave, si aggiungono altre disuguaglianze: giovani, donne, lavoratori anziani, migranti, genitori single, disabili, lavoratori a bassa qualifica, lavoratori agricoli e quant’altro.

Da anni il Parlamento, senza successo, sta lavorando per l’emanazione di una legge nazionale sul salario minimo ma, come spesso accade, nonostante il deposito di diversi disegni di legge, si sta cercando una strada diversa: fissare la soglia del salario minimo a livello dei minimi contrattuali.

Una scelta idealmente e socialmente interessante in quanto il salario sarebbe maggiormente legato alla qualità del lavoro piuttosto che alla quantità che però si scontra con situazioni nazionali, quanto meno variegate, in alcuni casi al limite se non oltre la legalità: a fronte di circa 900 contratti “ufficiali” depositati presso il CNEL, si trovano moltissimi contratti “gialli” o “pirata”, di conseguenza quali organizzazioni datoriali e sindacali, per le quali si potrebbe, finalmente, attuare la previsione costituzionale sulla loro rappresentatività, dovrebbero/potrebbero firmare un accordo sul salario minimo per dargli un valore erga omnes, a cui si aggiunge la grande problematica, soprattutto nelle aree più deboli del Paese, di una forza lavoro ignota a causa del lavoro nero.

A queste problematiche si aggiungono altre importanti domande: la soglia minima sarebbe calcolata su tutti i contratti ufficiali oppure ogni categoria o sottocategoria avrebbe il suo salario minimo, la soglia sarebbe calcolata su una media semplice o su una media ponderata (per addetti, per fatturato, per settori, ecc.), quali dovrebbero essere le componenti del salario da prendere in considerazione per fissare la soglia minima, la sola paga oraria oppure tutto il trattamento economico comprendente ferie, malattie, infortuni, tredicesima, retribuzione differita.

Infine, se l’introduzione del salario minimo non fosse formalizzato in una legge con valenza erga omnes ma rimanesse l’accordo privato tra due parti contrattuali, una risposta dovrebbe avere il problema della crescita del lavoro autonomo povero dei lavoratori subordinati, dei collaboratori etero-organizzati, dei “falsi lavoratori autonomi” che, insieme ai contesti lavorativi espressi in precedenza, possono essere inclusi nell’ampio concetto di “working poor”.

Concludendo, la volontà di introdurre il salario minimo anche in Italia è da accogliere positivamente ma non è la soluzione di tutti i “mali” del lavoro nel Paese. È necessaria una semplificazione delle figure lavorative, una norma più ampia rispetto ai lavoratori definiti “salariati”, lo sviluppo di maggiori controlli, comunque una legger quadro di riferimento e, infine, si dovrà tenere conto di quanto verrà definito a livello europeo.

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