PLTV riporta articolo di Federica Pezzatti, da Plus-Il Sole 24 Ore del 20 marzo 2021.
Meglio fare più preventivi se serve la polizza…
È questione di mesi e il blocco dei licenziamenti cesserà. Ora si parla del 30 giugno, ma non è escluso che si vada oltre tale data. Ma che accadrà a chi sfortunatamente dovesse rientrare tra coloro che si trovano privi di posto di lavoro?
Se hanno sottoscritto polizze contro la perdita impiego legate a un mutuo ci penserà l’assicurazione a pagare (ma di solito solo 6-12 rate post evento).
«La garanzia “perdita involontaria di impiego” copre gli eventuali licenziamenti dovuti a tagli del personale per giustificato motivo oggettivo e quindi conseguenti anche all’attuale situazione economica », spiega Maurizio Taglietti, general manager di MetLife in Italia.
La copertura perdita impiego è di solito inserita in soluzioni Cpi o Ppi più articolate che proteggono anche in casi di altre avversità (decesso/invalidità permanente totale), coperture che qualora si attivassero permetterebbero di ottenere una cifra pari al debito residuo del mutuo in modo da agevolarne l’estinzione. Per autonomi e partite Iva, non assicurabili dalla perdita impiego, esistono soluzioni diverse, come ad esempio l’inabilità temporanea totale che permette all’assicurato di rimborsare le rate nel caso un infortunio o una malattia.
Non si tratta, è bene ricordarlo, di polizze obbligatorie (come l’incendio e scoppio che comunque si può sottoscrivere anche da intermediari diversi dall’istituto erogatore), ma sono polizze facoltative. Se la banca dovesse imporle a chi stipula un mutuo, la compagnia dovrebbe inserirle nel Taeg del mutuo (con il rischio di superare la soglia dell’usura) e dovrebbe comunque dare anche la possibilità al mutuatario di trovare una polizza simile anche al di fuori dello sportello bancario. Generalmente dunque la polizza viene proposta formalmente come libera scelta anche se poi, come appurato dalle indagini Antitrust, di fatto la polizza Ppi diventa una soluzione che “facilita la pratica”.
Chi si trova ad aver sottoscritto comunque un contratto assicurativo di cui non è convinto (e che magari è stato necessario per snellire la procedura di erogazione) può sempre dare disdetta entro 60 giorni dalla stipula e non ci potrà essere alcuna conseguenza sul finanziamento erogato (tasso e altri oneri accessori rimarranno inalterati).
In molti si chiedono poi se un lavoratore già in cassa integrazione possa stipulare la polizza perdita impiego. Meglio guardare bene le condizioni di polizza e le esclusioni. «Nel nostro caso per essere assicurabile deve avere un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro da almeno un anno», spiega Taglietti.